Normativa di riferimento
Le polizze assicurative sottoscritte dalle scuole sono contratti assicurativi disciplinati:
- dall’art. 1882 e ss. del Codice Civile;
- dal Codice del Consumo;
- dagli artt. 165-181 del Codice delle Assicurazioni
L’Assicurazione, ex art. 1882 c.c., “è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Tale tipologia contrattuale appartiene alla categoria dei contratti consensuali ed è, altresì, aleatoria, onerosa, a prestazioni corrispettive, di durata, ad esecuzione continuata, per la quale è richiesta la forma scritta ad probationem.
Quanto all’affidamento dei contratti in argomento, le Istituzioni scolastiche sono tenute all’osservanza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina i contratti pubblici di servizi; pertanto, durante la procedura, le scuole dovranno osservare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 2016, così come già chiarito dal Ministero dell’Istruzione con la Nota n. 801 del febbraio 2011.