Regolamenti

Descrizione

Il regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

REGOLAMENTI

Utilizzo Rispettoso della rete e dei social sia per la comunicazione che per lo studio.

Codice di comportamento per i dipendenti pubblici

Dal 14 luglio 2023 sono entrate in vigore le nuove norme di cui alla riforma del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 con il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, che modifica ed integra il D.P.R. 62/2013 noto come Codice di condotta o comportamento dei dipendenti pubblici.

Quali le novità introdotte:

– Violare il Codice di comportamento espone a sanzione disciplinare: l’articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (il T.U. per il Pubblico Impiego) afferma che la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano possono comportare anche il licenziamento del dipendente.

– Accertamenti interni sull’utilizzo delle tecnologie informatiche: l’articolo 11 bis del D.P.R. 62/2013 prevede ora che la scuola potrà attraverso i propri responsabili di struttura, svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma 3-bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Dunque, in base a tale norma, si potranno utilizzare  i dispositivi elettronici personali, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, si dovranno adottare le misure atte a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione sull’uso sicuro dei dispositivi.

– Come utilizzare gli account istituzionali e l’utilizzo della mail personale: la norma ora precisa che l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. Quindi, è assolutamente importante utilizzarli esclusivamente per le finalità lavorative. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvo i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.

– Il lavoratore è responsabile di ciò che scrive: il comma 3 dell’articolo 11 bis precisa in modo netto che il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile. Dunque dal 14 luglio sarà obbligatorio, quando si utilizza l’account istituzionale, consentire l’identificazione dell’autore del messaggio e si deve indicare nel testo della comunicazione anche un recapito telefonico istituzionale dal quale poter essere individuati e contattati.

– Vietato scrivere messaggi oltraggiosi o che possano compromettere l’immagine della scuola: passibili di procedimenti disciplinari tutti i comportamenti che comportano l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione. Inoltre è bene ricordare che al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché  l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

– Attenzione all’utilizzo dei social non si può dire e scrivere ciò che si vuole: è espressamente vietato, come previsto dall’articolo 11 ter del codice di condotta, l’utilizzo dei social in un modo tale che si possa ledere l’immagine della P.A.: “nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.

– Rispettare l’obbligo di comunicare solo attraverso i canali istituzionali: al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio, non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media.

– Vietato divulgare informazioni di lavoro all’esterno per motivi estranei al rapporto di lavoro: i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 13 marzo 2013, n. 33 e alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

Contatti

Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti: Dr. Giuseppe Natilli.

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